Mobilità volontaria infermieri, chiarimenti e normative
C H I A R E Z Z A sulla Mobilità Volontaria dei Pubblici Dipendenti non Dirigenti del Comparto Sanità.
Premesso che per Mobilità Volontaria la Normativa vigente intende: "a domanda del Lavoratore-dipendente", per distinguere dalla Mobilità di Imperio, cioè d'Ufficio, in genere di Personale amministrativo, verso Amministrazioni diverse, comprese le USL (al tempo del D.lgs 29/1993 Enti Pubblici, non essendo ancora istituite le Aziende Sanitarie, ne quelle Ospedaliere, tanto meno le Fondazioni di Natura Pubblica) mobilità molto in uso nella prima metà degli anni novanta, oggi di fatto esaurito come Istituto Giuridico mediante il quale si intendeva ricollocare tramite liste di Mobilità Obbligatorie (o ci vai, o te ne vai!) il Personale di Enti soppressi, oppure in via di soppressine, oppure in via di privatizzazione, ovvero con enormi quantità di personale in esubero (ferrovie, poste, telefoni di stato, forze armate, ecc. ecc. e una galassia di piccoli Enti Statali soppressi si diceva per risparmiare, poi si è visto, o meglio rivisto, in realtà per far posto ad altri Enti Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e di fantasia varia, che fanno più comodo ai "Nuovi Padroni del Vapore" e che ogni anno nascono come funghi).
Alla DATA ODIERNA sulla MOBILITA' VOLONTARIA di PERSONALE tra Aziende del Comparto Sanità (ausl, asl, asur e sigle simili, di varia fantasia regionale-politica - aziende ospedaliere, ricomprese le universitarie, gli Ospedali Galliera di Genova e l'Ordine Mauriziano di Torino) - tutte le Fondazioni di Natura Pubblica (non quelle di natura privata), per tutto quanto sopra indicato che è da considerare assolutamente pubblico!!!
Quale Istituto Giuridico vige un combinato disposto (classico pasticcio giuridico all'italiana, cioè: oggi dico, domani non dico, dopodomani mi contraddico, poi fra sei anni ridico e butto il Cittadino-Lavoratore e il suo Datore di Lavoro, cioè l'Azienda Pubblica nel calderone della super-complessità giuridica, li rendo sudditi ignoranti, così li paralizzo e. . . . . "non mi rompono con i loro Bisogni Famigliari Sociali e Aziendalidi cui francamente e bellamente me ne frego"!!!
Combinato disposto da citare nel caso si presenta domanda in assenza di Avviso Pubblico, così integrato dai singoli disposti dei seguento articoli:
art. 33 D.lgs 29/93, cosi come modificato dall'art. 18 D.lgs 80/98 "Passaggio diretto di Personale tra Amministrazioni" e
art. 19 CCNL dello 07.04.1999 del Comparto Sanità.
ATTENZIONE: il combinato disposto, cioè la Normativa Vigente in Materia, non prevede Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria, quindi la domanda
P U O' essere presentata S E M P R E direttamente al Uff.Protocollo dell'Azienda dove si vuole andare, oppure mediante raccomandata a.r.
(è bene andare a farsi conoscere prima dal Dirigente SITRA - l'aspetto Umano della cosa non è da sottovalutare (se non chiedi per Compensazione, non dimenticare che hanno Facoltà e non Obbligo di dare Assenso - purtroppo quando si chiede mobilità in genere si è molto lontani - approfittate di ferie o riposi).
Stante la complessità della Normativa (più un paio di letterine da scrivere da parte del Dirigente: mezz'ora scarsa di Lavoro), Normativa che conferisce alle Aziende "riceventi l'infermiere" la FACOLTA' e non l'OBBLIGO di assenso, i Dirigenti Generali mediante i Dirigenti del Personale si astengono di fatto dall'applicare la Mobilità a seguito di Domanda spontanea (avendone Facoltà) e preferiscono continuare a utilizzare l'Avviso Pubblico, (non Concorso Pubblico, che escluso il riservato è bandito sempre per accesso di Personale dall' esterno della Pubblica Amministrazione).
Avviso che prevede: 1) Pubblicazione sulla G.U.(gazzetta ufficiale, cioè mesi persi) - 2) Formazione di una Graduatoria ad esaurimento (senza scadenza, ma subordinata all'esaurimento preventivo, o decadenza di una eventuale graduatoria, formata a seguito di Concorso Pubblico per identico profilo professionale, cioè CPS e figura INFERMIERE - 3) Termine temporale(scadenza) per presentare la domanda, ma le domande giunte fuori termine vanno comunque accettate e trattenute (non respinte) dall'Azienda che le utilizzerà in caso di esaurimento della graduatoria formata con le domande presentate entro la scadenza (quindi presentatele ugualmente anche se venite a saperlo a termine decorso, spesso prima di fare un Concorso esauriscono tutte le richieste di mobilità).
ATTENZIONE : il termine di presentazione domanda a seguito di Avviso Pubblico generalmente è dopo 10gg dalla pubblicazione sulla G.U.
I N S I N T E S I
A T T E N Z I O N E : La Azienda Ricevente ha Facoltà di non dare assenso alla Mobilità Volontaria, T R A N N E che per il CASO di MOBILITA' VOLONTARIA per COMPENSAZIONE, cosi la Normativa nomina quello che Noi in uso pratico correntemente nominiamo "volontaria o per scambio"!
A T T E N Z I O N E : Nel caso sopra indicato La Azienda Cedente ha Facoltà (quindi non lo farà) di Deliberare il "trasferimento" del Lavoratore-Dipendente entro 30gg.
In difetto ha l'Obbligo Giuridico di rilasciare il medesimo, a seguito di sua formale (scritta, datata e firmata) comunicazione di preavviso al Direttore Generale, entro e non oltre 90gg dal preavviso medesimo.
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