domenica 7 febbraio 2010

CODICE DEONTOLOGICO Aggiornato al 10/01/09

CODICE DEONTOLOGICO


Versione approvata del Comitato centrale della Federazione Nazionale Collegi IPASVI
con deliberazione n. 1/09 del 10.01.2009

Capo I


Articolo 1



L'infermiere è il professionista sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica.







Articolo 2



L'assistenza infermieristica è servizio alla persona e alla collettività. Si realizza attraverso interventi

specifici, autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale,

relazionale ed educativa.







Articolo 3



La responsabilità dell'infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura della

persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo.







Articolo 4



L'infermiere presta assistenza secondo principi di equità e giustizia, tenendo conto dei valori etici,

religiosi e culturali, nonché del genere e delle condizioni sociali della persona.







Articolo 5



Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi etici della professione, è condizione

essenziale per l'esercizio della professione infermieristica.







Articolo 6



L'infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e interesse della

collettività e si impegna a tutelarla con attività di prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione.







Capo II



Articolo 7



L’infermiere orienta la sua azione al bene dell'assistito di cui attiva le risorse sostenendolo nel

raggiungimento della maggiore autonomia possibile, in particolare, quando vi sia disabilità,

svantaggio, fragilità.







Articolo 8



L’infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la

soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto

con i principi etici della professione e con i propri valori, si avvale della clausola di coscienza,

facendosi garante delle prestazioni necessarie per l’incolumità e la vita dell’assistito.













Articolo 9



L’infermiere, nell'agire professionale, si impegna ad operare con prudenza al fine di non nuocere.







Articolo 10



L'infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l'uso ottimale delle

risorse disponibili.







Capo III



Articolo 11



L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e competenze

attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull'esperienza e la ricerca. Progetta,

svolge e partecipa ad attività di formazione. Promuove, attiva e partecipa alla ricerca e cura la

diffusione dei risultati.







Articolo 12



L’infermiere riconosce il valore della ricerca, della sperimentazione clinica e assistenziale per

l’evoluzione delle conoscenze e per i benefici sull’assistito.







Articolo 13



L'infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di competenza e ricorre, se

necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza

ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale.







Articolo 14



L’infermiere riconosce che l’interazione fra professionisti e l'integrazione interprofessionale sono

modalità fondamentali per far fronte ai bisogni dell’assistito.







Articolo 15



L’infermiere chiede formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha

esperienza







Articolo 16



L'infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici vissuti nell'operatività quotidiana e promuove il

ricorso alla consulenza etica, anche al fine di contribuire all’approfondimento della riflessione

bioetica.







Articolo 17



L’infermiere, nell'agire professionale è libero da condizionamenti derivanti da pressioni o interessi

di assistiti, familiari, altri operatori, imprese, associazioni, organismi.







Articolo 18



L'infermiere, in situazioni di emergenza-urgenza, presta soccorso e si attiva per garantire

l'assistenza necessaria. In caso di calamità si mette a disposizione dell'autorità competente.





















Capo IV



Articolo 19



L'infermiere promuove stili di vita sani, la diffusione del valore della cultura della salute e della

tutela ambientale, anche attraverso l’informazione e l'educazione. A tal fine attiva e sostiene la rete

di rapporti tra servizi e operatori.







Articolo 20



L'infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, anche al

fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo nell’esprimere le proprie scelte.







Articolo 21



L'infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall'assistito, ne favorisce i rapporti con la

comunità e le persone per lui significative, coinvolgendole nel piano di assistenza. Tiene conto

della dimensione interculturale e dei bisogni assistenziali ad essa correlati.







Articolo 22



L’infermiere conosce il progetto diagnostico-terapeutico per le influenze che questo ha sul

percorso assistenziale e sulla relazione con l’assistito.







Articolo 23



L’infermiere riconosce il valore dell’informazione integrata multiprofessionale e si adopera affinché

l’assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita.







Articolo 24



L'infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in

relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione alla sua capacità di

comprendere.







Articolo 25



L’infermiere rispetta la consapevole ed esplicita volontà dell’assistito di non essere informato sul

suo stato di salute, purché la mancata informazione non sia di pericolo per sé o per gli altri.







Articolo 26



L'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi all’assistito. Nella

raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all’assistenza.







Articolo 27



L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di una rete

di rapporti interprofessionali e di una efficace gestione degli strumenti informativi.







Articolo 28



L'infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima

convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con l'assistito

















Articolo 29



L'infermiere concorre a promuovere le migliori condizioni di sicurezza dell'assistito e dei familiari e

lo sviluppo della cultura dell’imparare dall’errore. Partecipa alle iniziative per la gestione del rischio

clinico







Articolo 30



L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione sia evento straordinario, sostenuto da

prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali







Articolo 31



L'infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione l'opinione del minore rispetto alle

scelte assistenziali, diagnostico-terapeutiche e sperimentali, tenuto conto dell'età e del suo grado

di maturità.











Articolo 32



L'infermiere si impegna a promuovere la tutela degli assistiti che si trovano in condizioni che ne

limitano lo sviluppo o l'espressione, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro

bisogni.







Articolo 33



L'infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico dell’assistito, mette in opera tutti i mezzi

per proteggerlo, segnalando le circostanze, ove necessario, all'autorità competente







Articolo 34



L'infermiere si attiva per prevenire e contrastare il dolore e alleviare la sofferenza. Si adopera

affinché l’assistito riceva tutti i trattamenti necessari.







Articolo 35



L'infermiere presta assistenza qualunque sia la condizione clinica e fino al termine della vita

all’assistito, riconoscendo l'importanza della palliazione e del conforto ambientale, fisico,

psicologico, relazionale, spirituale.







Articolo 36



L'infermiere tutela la volontà dell’assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano

proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della qualità

di vita.







Articolo 37



L’infermiere, quando l’assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di

quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato.







Articolo 38



L'infermiere non attua e non partecipa a interventi finalizzati a provocare la morte, anche se la

richiesta proviene dall'assistito













Articolo 39



L'infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento dell’assistito, in particolare nella

evoluzione terminale della malattia e nel momento della perdita e della elaborazione del lutto.







Articolo 40



L'infermiere favorisce l’informazione e l’educazione sulla donazione di sangue, tessuti ed organi

quale atto di solidarietà e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere.







Capo V



Articolo 41



L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori di cui riconosce e valorizza lo specifico

apporto all'interno dell'équipe.







Articolo 42



L'infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e

alla solidarietà.







Articolo 43



L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale ogni abuso o comportamento dei colleghi

contrario alla deontologia.







Articolo 44



L'infermiere tutela il decoro personale ed il proprio nome. Salvaguarda il prestigio della professione

ed esercita con onestà l’attività professionale.







Articolo 45



L’infermiere agisce con lealtà nei confronti dei colleghi e degli altri operatori.







Articolo 46



L’infermiere si ispira a trasparenza e veridicità nei messaggi pubblicitari, nel rispetto delle

indicazioni del Collegio professionale.







Capo VI



Articolo 47



L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del

sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l'utilizzo equo ed appropriato

delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale.







Articolo 48



L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne

comunicazione ai responsabili professionali della struttura in cui opera o a cui afferisce il proprio

assistito.

























Articolo 49



L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono

eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone



le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo

mandato professionale.







Articolo 50



L'infermiere, a tutela della salute della persona, segnala al proprio Collegio professionale le

situazioni che possono configurare l’esercizio abusivo della professione infermieristica.







Articolo 51



L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale le situazioni in cui sussistono circostanze o

persistono condizioni che limitano la qualità delle cure e dell’assistenza o il decoro dell'esercizio

professionale.







Disposizioni finali



Le norme deontologiche contenute nel presente Codice sono vincolanti; la loro inosservanza è

sanzionata dal Collegio professionale.



I Collegi professionali si rendono garanti della qualificazione dei professionisti e della competenza

da loro acquisita e sviluppata.

Nessun commento:

Posta un commento