NURSING UP UNICO SINDACATO INFERMIERISTICO RAPPRESENTATIVO IN ITALIA
I motivi di licenziamento vanno dimostrati sentenza n. 5765/2010
Scritto da L. Brancaccio
Venerdì 08 Ottobre 2010 19:42
Nella pubblica amministrazione «scarso rendimento», «bassa preparazione professionale» e «carente affidabilità», se non dimostrati adeguatamente, non sono di per sé elementi sufficienti per licenziare un dipendente. Anche se si tratta di un precario con contratto a termine. La sentenza n. 5765/2010, emessa dalla quarta sezione della Lombardia, ha accolto il ricorso di un'infermiera contro il provvedimento di licenziamento voluto nel lontano 1995 dall' amministrazione dell'Istituto neurologico Besta. La decisione riguardava un intero gruppo di infermieri evidentemente giudicati negativamente dai vertici dell'ospedale. Per i giudici non si tratta di mettere in discussione il diritto «sacrosanto» di licenziare lavoratori scansafatiche e impreparati, quanto di riuscire a dimostrare concretamente in che cosa consistevano queste mancanze portare all' licenziamento. Il direttore sanitario aveva lamentato per iscritto che l'infermiera aveva sì dimostrato "buona volontà", ma che l'apprendimento risultava «scarso», l'affidabilità «carente», la preparazione culturale specifica «deficitaria». A questa bocciatura seguiva la decisione del commissario straordinario di risolvere il rapporto di lavoro a contratto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Digs 207/1947. Infatti, la norma contenuta nel «Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato» prevede che: «II personale non di ruolo, compreso quello assunto a contratto, può essere licenziato anche prima del termine fissato nel decreto di nomina o della scadenza del contratto, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione: 1) per scarso rendimento dovuto a qualsiasi causa». Ma sul punto le toghe amministrative hanno chiarito che a supporto di (fiesta possibilità di licenziamento va contrapposta una documentazione concreta di fatti sui quali la valutazione negativa si appunta. Solo così il destinatario, in questo caso il gruppo di infermieri, può avere la possibilità di «riscontro in ordine alla riferibilità a sé medesimo del giudizio negativo». Senza fatti concreti a supporto della decisione non si può licenziare nessuno. A maggior ragione se si tratta di lavoratori assunti tramite procedure concorsuali finalizzate a sopperire a carenze di organico, in questo caso, dell'ospedale. Di fatto, questo licenziamento, anche se dopo molti anni, si è
rivelato un boomerang per l'amministrazione del presidio milanese, visto che è stata condannata a indennizzare la lavoratrice per 2.500 euro, oltre a pagare le spese processuali. Insomma oltre al dan no la beffa, perche nel caso specifico, i contratti di assunzione sarebbero terminati "naturalmente" entro un paio di mesi. NURSING UP UNICO SINDACATO INFERMIERISTICO RAPPRESENTATIVO IN ITALIA
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