Con la legge n.53/00 il legislatore , attraverso l’istituzione dei congedi dei genitori , l’estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap , l’istituzione dei congedi per la formazione continua e l’estensione dei congedi per la formazione , il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale , ha inteso promuovere un equilibrio tra tempi di lavoro , cura , formazione e relazione . La disciplina dei congedi modifica e integra la previgente disciplina legislativa ( legge 1204/71 e legge 104/92 ) e contrattuale . La legge 53/2000 prevede anche i congedi per la formazione , che si aggiungono ai permessi già disciplinati dall’articolo 10 dello statuto dei lavoratori . I dipendenti con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa amministrazione possono usufruire di congedi per un periodo non superiore a 11 mesi , continuativo o frazionato , nell’arco dell’intera vita lavorativa , per il completamento della scuola dell’obbligo , per il conseguimento del titolo di studio di secondo grado , del diploma universitario o di laurea , o per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle promosse dal datore di lavoro .
Le risposte ad alcuni quesiti .
Astensione malattia del figlio
Con riferimento alla legge 53/2000 i cinque giorni all’anno di astensione per malattia del figlio , concedibili tra il 3° e l’8° anno di età , si devono intendere per anno solare o per anno di vita del bambino ?
Con riferimento al periodo uguale o superiore a tre mesi che il padre deve fare per innalzare i limiti della aspettativa facoltativa a 7 e 11 mesi , questo periodo deve essere continuativo ?
Con riferimento alla legge 53/2000 i cinque giorni all’anno di astensione per malattia del figlio , concedibili tra il 3° e l’8° anno di vita del bambino , in quanto la legge non fa riferimento mai all’anno solare .
Con riferimento al periodo uguale o superiore a 3 mesi che il padre deve fare per innalzare i limiti dell’astensione facoltativa a 7 mesi individuale e 11 mesi complessivi per i due genitori , deve essere fruita in termini continuativi altrimenti avrebbe dovuto usare il termine complessivo , potendo fruirne anche in modo frazionato .
Periodo astensione facoltativa
L’articolo 33 , comma 1 della legge 104/92 prevede per i genitori di un bambino con handicap la possibilità di prolungare il periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui alla legge 1204/71 fino ai tre anni di vita del bimbo . Si intende che possono stare a casa fino a tre anni di vita del bimbo ? Se sì , con quale retribuzione ?
In relazione alla previsione dell’articolo 33 , comma 1 , della legge 104/92 per i genitori di un bambino con handicap della possibilità di prolungare il periodo dell’astensione facoltativa dal lavoro di cui alla legge 1204/71 fino a 3 anni di vita del bambino stesso , si deve intendere che gli stessi possono godere di questa possibilità se pubblici dipendenti con la retribuzione al 100% , per il primo mese , al 30% per i successivi 5 , e per i restanti senza retribuzione , fino ad un limite massimo per i due genitori di 10 od 11 mesi , secondo il nuovo testo dell’articolo 7 della legge 1204/71 , così come sostituito dall’articolo 3 della legge 53/2000 . La legge 53/2000 ha comunque portato la possibilità per tutti i genitori d’usufruire dall’astensione facoltativa fino al compimento dell’ottavo anno di vita del bambino .
Obbligatorietà post-partum
Una dipendente assente per astensione obbligatoria post partum ( data del parto 18 marzo 2000 ) ha chiesto che le sia concessa l’anticipazione del tratamento di fine rapporto ai sensi della legge 8 marzo 2000 n.53 , articolo 7 , per sostenere le spese durante i periodi di fruizione del congedo facoltativo per maternità . Si precisa che la dipendente è stata assunta alle dipendenze di questa amministrazione il 1° settembre 1994 e non ha sottoscritto nessuna opzione . Dovendo dare una risposta in merito come deve comortarsi questo ente ?
Nel caso di una dipendente , assunta il 1° settembre ‘94 , assente per astensione obbligatoria post-partum ( data del parto 18 marzo 2000 ) che abbia chiesto che le sia concessa l’anticipazione del Tfr , ai sensi della legge 53/2000 , articolo 7 , per sostenere le spese durante i periodi di fruizione del congedo facoltativo per maternità , il predetto beneficio non può esserle concesso perché in base al Dpcm 29 dicembre 1999 , pubblicato sulla Gu 15 maggio 2000 la stessa dovrebbe prima aver optato per il regime del Tfr stesso ed inoltre la predetta dipendente non sarebbe comunque in possesso della necessaria anzianità di servizio , prevista dall’articolo 2120 del codice civile per poter beneficiare dell’anticipazione .
Il permesso retribuito
I genitori di un bambino di 10 anni portatore di handicap in situazione di gravità , lavoratori dipendenti , hanno diritto ad usufruire entrambi del permesso retribuito di tre giorni di cui all’articolo 33 , comma 3 , della legge n.104 del 5 febbraio 1992 ?
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della legge 53/2000 , i genitori di un bambino di 10 anni , portatore di handicap in situazione di gravità , lavoratori dipendenti , non hanno diritto ad usufruire entrambi del permesso di tre giorni di cui all’articolo 33 , comma 3 , legge 104/92 , ma solo alternativamente . L’articolo 20 prevede solo che il genitore lavoratore ne possa beneficiare qualora l’altro genitore non sia lavoratore dipendente .
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