sabato 30 luglio 2011

COLPA GRAVE GRATUITA PER GLI ISCRITTI NURSING UP il sindacato, anche per il 2011, conferma le 6 assicurazioni totalmente gratuite per gli iscritti al Nursing Up NURSING UP CATANIA Calogero Coniglio

COLPA GRAVE GRATUITA PER GLI ISCRITTI NURSING UP




Cari amici del gruppo Nursing Up,



il sindacato, anche per il 2011, conferma le 6 assicurazioni totalmente gratuite per gli iscritti al Nursing Up. Basta iscriversi al sindacato e con la sola quota di iscrizione vengono fornite le 6 coperture assicurative oltre che ad una chiara e incondizionata tutela dei diritti del lavoratore in ogni sede e forma. Noi non scendiamo a patti con nessuno e lottiamo assieme a voi per tutelarvi sotto ogni aspetto. Senza chiedere niente di più che la delega al sindacato. I vostri soldi sono spesi bene e spesi per voi.



NURSING UP

Il Sindacato Nazionale dei Professionisti Sanitari della Funzione Infermieristica, tutela gli interessi dei professionisti infermieri sotto tutti gli aspetti e nella contrattazione primaria, regionale ed aziendale ed inoltre ciascun associato gode

GRATUITAMENTE ed AUTOMATICAMENTE di:

COPERTURA ASSICURATIVA RCT PROFESSIONALE PER COLPA GRAVE

COPERTURA SPESE LEGALI IN AMBITO PENALE ED AMMINISTRATIVO

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA FAMIGLIA PER DANNI A TERZI

ASSISTENZA FISCALE e ASSISTENZA PATRONALE

CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE

SERVIZIO INFORMAZIONI (elettroniche, cartacee, telefoniche)

RIVISTA NURSING UP MAGAZINE (trimestrale, a domicilio)



www.nursingup.it

CHIAMACI AL NUMERO VERDE

800959529

QUESTI SONO I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA CAMPAGNA “INFERMIERE INFORMATO - INFERMIERE TUTELATO” PROMOSSA DAL SINDACATO INFERMIERISTICO NURSING UP



Dati gli abusi cui sono ripetutamente soggetti gli infermieri che esercitano nella Sanità Pubblica e date le problematiche che ancora non trovano risposta, quali cronica carenza infermieristica, turni massacranti, abuso del ricorso al lavoro straordinario, alla pronta disponibilità, interruzione dei riposi programmati, attività improprie e quant’altro … è intenzione del Sindacato Professionale Nursing Up informare capillarmente gli infermieri su CIO’ CHE LE AZIENDE NON POSSONO PRETENDERE, unitamente al fornire qualche utile accorgimento finalizzato a tutelarsi contro quegli strumenti e quei metodi che sempre più spesso risultano lesivi dei diritti legislativi e contrattuali dei professionisti dell’infermieristica.

Eccone solo alcuni esempi:

Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo (art. 7 del Decreto Legislativo 66/2003). La contrattazione integrativa può prevedere deroghe (CCNL 2006-2009)



La durata della prestazione lavorativa non deve essere superiore alle 12 ore continuative (art. 26 comma 3 lettera e del CCNL 1998-2001)



Bisogna pretendere l’ordine di servizio scritto. Nel caso in cui l’infermiere riceve un ordine di servizio non scritto può inviare una comunicazione scritta al responsabile, che ha impartito la disposizione, per raccomandata o protocollo interno, con contenuto: “Come da sua disposizione impartita verbalmente il … dalle ore … alle ore… ho svolto la mia attività professionale presso…”



L’infermiere di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione (scritta!!!) ai diversi livelli di responsabilità, riguardo a qualsiasi circostanza che possa pregiudicare l’assistenza infermieristica e il decoro dell’ esercizio professionale (Codice Deontologico dell’Infermiere art. 3.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5)



Di regola non possono essere previste per ciascun dipendente più di 6 turni di pronta disponibilità mensili (art. 7 comma 10 CCNL integrativo del 7/4/1999)



L’art. 34 del CCNL 7/4/99 ha previsto che a ogni dipendente può essere richiesto di svolgere al massimo 180 ore di straordinario all’anno (15 ore mensili), elevabili a 250 ore solo per il 5% dei dipendenti con ulteriore limite di un massimo di 80 ore in un trimestre, così come prescrive la legge 409 del 1998



Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive da cumulare con le ore di riposo giornaliero, per un totale di 35 ore consecutive (art. 9 dlgs 66/ 2003)



Il Decreto Legislativo 532 del 1999, che regola il lavoro notturno, dispone che l’orario di lavoro dei lavoratori notturni non possa superare le 8 ore nelle 24 ore



L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali (art. 26 CCNL del 7/4/1999) e il Decreto Legislativo 66/03 dispone che la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario (art. 4 comma 2)



INVITIAMO OGNI INFERMIERE A SEGNALARCI SITUAZIONI ANOMALE

CHE NON RISPETTINO GLI ISTITUTI NORMATIVI E CONTRATTUALI

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