venerdì 16 settembre 2011

Le domande più frequentemente inoltrate dai nostri associati,con le risposte fornite dall’Agente Assicuratore NURSING UP Calogero Coniglio

QUANDO UN INFERMIERE HA PIÙ DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA, COSA SUCCEDE?

■· In caso di coesistenza di una o più polizze assicurative i massimali prestati dalle varie compagnie

si sommano e contribuiscono a formare un capitale maggiore.

CHI È ASSICURATO E CON QUALE MASSIMALE?

■· la copertura di responsabilità civile verso terzi (RCT) che Nursing Up garantisce gratis ai propri

iscritti copre la figura professionale dell’infermiere abilitato ai sensi di legge, che opera nei

termini da essa prevista. Non vi sono differenze se lavora in una struttura pubblica e/o privata, se dipendente o libero



professionista o, se possibile, entrambe le figure.



Il massimale per sinistro previsto per il 2009 è di 1.000.000 (un milione) di euro per singolo



evento, con la copertura annua, in caso di più sinistri, della somma massima di 1.500.000 di euro



per singolo infermiere.



È COPERTA LA RIVALSA CONTRATTUALE?



■· L’associato è garantito sia nel caso di rivalsa del datore di lavoro sia con l’esclusione alla

rivalsa della compagnia di assicurazione.



COSA COPRE LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE IN AMBITO PENALE?



■· Copre le spese e le competenze di un legale liberamente scelto dall’assicurato (spese giudiziali

ed extra giudiziali onorari dei periti) per la difesa legale in ambito penale per delitti colposi e



contravvenzioni per un massimale per singolo infermiere di 2.600 euro per singolo caso senza limite



di sinistri annui.



NURSING UP del Piemonte - Nucleo Strategie Sindacali



FAQ – COPERTURE ASSICURATIVE



NURSING UP – Piemonte



Via Domenico Guidonbono 23/A – Torino



Tel E-mail Web



011.306703 segreteria@nursingup.piemonte.it www.nursingup.piemonte.it



COSA SUCCEDE QUANDO L’ASSOCIATO DEL NURSING UP AL QUALE SI FERMA L’AUTOVETTURA



IN STRADA TELEFONA ALLA CENTRALE OPERATIVA?



■· All’associato, che ha preventivamente inviato i dati del suo automezzo alla compagnia

assicuratrice, viene garantito (a scelta) il:



o SOCCORSO STRADALE



o TRASPORTO IN AMBULANZA



o RECUPERO DEL VEICOLO



o DEMOLIZIONE DEL VEICOLO



o AUTO IN SOSTITUZIONE



SE L’ASSOCIATO HA UN CONTENZIONOSO CON L’ENTE DI PREVIDENZA PUÒ ESSERE AIUTATO



DALL’ASSICURAZIONE DEL NURSING UP?



■· Certamente sì! La garanzia serve a sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di

assicurazione/previdenziali o sociali, per prestazioni vantate dall’assicurato relativamente alla



propria posizione previdenziale.



IL MASSIMALE RCT PROFESSIONALE ATTUALMENTE IN CORSO PUÒ DARE LA SICUREZZA DI



ESSERE ESENTI DA PROBLEMI SUL POSTO DI LAVORO IN CASO DI SINISTRO?



■· In coscienza non vi può essere una riposta certa ad una domanda di tale portata, analizzando le

statistiche sinistri si può correttamente affermare che negli ultimi dieci anni la frequenza degli



avvenimenti negativi è in rapido aumento e, per gli importi liquidati, calcolando le rivalse sui datori di



lavoro, assicurazioni personali, ecc., la maggior parte dei sinistri sono ampiamente al di sotto



del massimale prestato.



SE L’INFERMIERE IN REPARTO PROCURA UN DANNO INVOLONTARIAMENTE ALLA STRUTTURA



PUÒ CHIEDERE AIUTO ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI?



■· Sì! La struttura per cui si opera è considerata “terza”, quindi la compagnia copre il danno.

SE DOPO IL LAVORO L’INFERMIERE ASSOCIATO AL NURSING UP VA A GIOCARE AL CALCIO NEL



CAMPETTO DIETRO L’OSPEDALE E CON UN CALCIO ROMPE IL VETRO AD UNA AUTOMOBILE,



COSA SUCCEDE?



■· L’associato Nursing Up, in regola con la quota associativa, può far indennizzare dalla compagnia

di assicurazione il danno arrecato.



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L’ISCRITTO AL SINDACATO SI SENTE PARTE LESA NEL RAPPORTO DI LAVORO CON L’AZIENDA



PER LA QUALE OPERA PERCHÈ NON VIENE RISPETTATO IL CONTRATTO DI LAVORO, IN QUESTO



CASO PUÒ OTTENERE UN INDENNIZZO PER PAGARE UN AVVOCATO?



■· Sì! L’assicurazione vale anche a tutela del rapporto di lavoro per sostenere controversie

individuali relative al rapporto di lavoro dipendente od in convenzione con enti del servizio



nazionale o con privati (anche in sede di TAR) nel massimale di 700 euro per singola azione



legale.



SE SI CAMBIA POSTO DI LAVORO BISOGNA COMUNICARLO ALL’ASSICURAZIONE?



■· No! La compagnia assicura l’infermiere associato al Nursing Up in tutta Europa, a prescindere

dalla città, regione, nazione, datore di lavoro, anche se Istituti di ricerca.



QUANDO OPERA LA COPERTURA ASSICURATIVA?



■· La garanzia è prestata per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta

all’assicurato e da lui denunciate alla società assicuratrice durante il periodo di validità del



contratto purché relativi a comportamenti colposi messi in atto non antecedentemente a due anni



dalla stipulazione del contratto. In caso di cessazione dell’attività professionale l’assicurato può



richiedere: il mantenimento delle garanzie con abbattimento del premio al 50%, che il contratto sia



prorogato di dieci anni con il pagamento del premio in un’unica soluzione pari a quattro volte l’ultimo



premio pagato.



NEL CONTENZIOSO CIVILE, A COSA HA DIRITTO L’ASSOCIATO NURSING UP?



■· La compagnia tiene indenne l’assicurato, sostituendosi allo stesso, di quanto questi sia tenuto a

pagare quale civilmente responsabile a titolo di capitale, interessi e spese fino al limite massimale



prestato (un milione di euro) tramite il legale fiduciario della compagnia. “Colpa grave”,



“negligenza” ed “errata manovra” sono rischi contemplati. La società si obbliga a tenere



indenne l’assicurato quando questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di



legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a



terzi per:



o morte e lesioni personali



o distruzione e deterioramento di cose



nell’esercizio dell’attività professionale descritta in polizza, svolta nei limiti previsti dalle leggi che



regolamentano la professione stessa. L’errata manovra, la negligenza, l’imperizia e la colpa grave



sono normali garanzie prestate da questo tipo di copertura. La garanzia è sempre operante.



IN CASO DI SINISTRO E IN PRESENZA DI DUE COPERTURE ASSICURATIVE DOVE SOLO UNA



PREVEDE LA COPERTURA DEL SINISTRO, COSA SUCCEDE?



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■· La legge prevede che il danneggiato venga risarcito, quindi, per l’associato è importante che

almeno su di una polizza assicurativa sia contemplato tale indennizzo, sarà poi cura delle



compagnie in causa la ripartizione del sinistro.



IL MASSIMALE DI 1.000.000 DI EURO QUALI PROBLEMI NELLA PRATICA VA A COPRIRE?



■· La risposta tecnica è una sola: la società si obbliga a tenere indenne l’assicurato quando questi

sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento



(capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:



o morte e lesioni personali



o distruzione e deterioramento di cose



nell’esercizio dell’attività professionale descritta in polizza, svolta nei limiti previsti dalle leggi



che regolamentano la professione stessa. In pratica, tutti i danni diretti che l’infermiere nella sua



vita professionale può arrecare a pazienti, dalla errata somministrazione i farmaci ad errori in



camera operatoria, e alla struttura ospedaliera. Per l’importo del massimale è da considerare che nei



casi gravi solitamente la responsabilità è condivisa con altri soggetti (amministrazioni, medici,



colleghi, ecc.) e pertanto l’importo da indennizzare viene condiviso tra i responsabili in base al grado



di responsabilità effettiva.



LA COPERTURA DI 2.600 EURO IN CASO DI SINISTRO PER DIFESA PENALE PUÒ ESSERE



CONSIDRATA SUFFICIENTE A COPRIRE LE SPESE PROCESSUALI?



■· Le spese legali in materia penale sono generalmente superiori a quelle della sezione civile, variano

in base alla complessità del caso, all’onorario degli avvocati partecipanti alla causa, spese del



Tribunale, ecc.. Si può quindi facilmente comprendere che non è semplice determinare un costo



predefinito. Possiamo però affermare che la maggior parte dei sinistri osservati sono rimasti entro il



massimale previsto.



IL DIPENDENTE CHE REVOCA LA PROPRIA SCRIZIONE AL SINDACATO NURSING UP MANTIENE IL



DIRITTO ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ANCHE DURANTE IL PERIODO SUCCESSIVO?



■· No, dal momento dell’eventuale revoca dell’iscrizione al Nursing Up l’interessato non ha più diritto

alle coperture assicurative che sono invece garantite automaticamente e gratuitamente a tutti gli



associati.



Calogero Coniglio



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