domenica 7 febbraio 2010

DECRETO LEGGE RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA "APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 26 OTTOBRE 2001

Associazione Nazionale SINDACATO Professionisti Sanitari della Funzione Infermieristica

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Presidenza

Trasmettiamo il decreto legge recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, approvato venerdì 26 ottobre dal Consiglio dei ministri.

ARTICOLO 1 Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri professionali dipendenti ed emergenza infermieristica 1. In caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali. Le aziende unità sanitaria locale e le aziende ospedaliere, previa autorizzazione della Regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, hanno facoltà, non oltre il 31 dicembre 2003: a) di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro; b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato,anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 17 del Ccnl 1° settembre 1995, per la durata massima di un anno, rinnovabile, con le modalità e i criteri indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso ARTICOLO 2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le residenze sanitarie per anziani e gli istituti di riabilitazione, previa autorizzazione della Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori del l'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi, alla libera professione ancorché resa al l'amministrazione di appartenenza.

ARTICOLO 3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri dipendenti della stessa amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti: a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno 6 mesi; b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente; c) non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia.

ARTICOLO 4. L'amministrazione interessata utilizza in via prioritaria le prestazioni aggiuntive per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e l'attività delle sale operatorie.

ARTICOLO 5. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell'amministrazione di appartenenza e i tetti massimi individuali della stessa sono determinati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con il vincolo finanziario di cui al comma 1.

ARTICOLO 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 5 si applicano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino all'entrata in vigore di una specifica disciplina contrattuale e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2003.

ARTICOLO 7. Il ministro della Salute individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le figure di operatori professionali dell'area sanitaria nonché, di concerto con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati e finanziati a cura delle Regioni. Con lo stesso decreto sono stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonché le modalità di nomina della Commissione e di espletamento del l'esame finale. I predetti corsi sono svolti dalle aziende sanitarie e dalle altre strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate dalle Regioni.

ARTICOLO 8. Fino a quando non si procederà ai sensi del comma 7, per l'operatore socio-sanitario restano confermate le disposizioni di cui all'accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato-Regioni fra il ministro della Salute, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Con la stessa procedura è disciplinata, per l'operatore socio-sanitario la formazione complementare in assistenza sanitaria che consente a detto operatore di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere autonomamente alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.

ARTICOLO 9. Il conseguimento del master di primo livello di tipo specialistico in Scienze infermieristiche, organizzato dalle università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale n. 509/1999, costituisce titolo valutabile ai fini della carriera.

ARTICOLO 10. I diplomi conseguiti dagli infermieri in base alla normativa precedente all'istituzione dei corsi di laurea in infermieristica e che abbiano consentito l'iscrizione agli albi professionali Ipasvi, sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica in Scienze infermieristiche, ai master e agli altri corsi di formazione post base attivati dalle università. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, alla lettera a), dopo la parola «architettura» è inserita la seguente locuzione: «ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie». 11. In ogni caso restano fermi i vincoli finanziari previsti dall'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome del '8 agosto 2001. ARTICOLO 2 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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