domenica 7 febbraio 2010

Codice di autoregolamentazione diritto di sciopero O.S. Nursing Up documento approvato dal Consiglio direttivo in data 14 aprile 2000

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO SECONDO LE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 146 DEL 12 GIUGNO 1990 COME MODIFICATA DALLA LEGGE N 83 DEL 11 APRILE 2000.

PREDISPOSTO DALLA PRESIDENZA IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE IN DATA 14 APRILE, 2000.

TRASMESSO ALLA COMMISSIONE NAZIONALE DI ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN DATA 29 AGOSTO 2000


ARTICOLO 1 - GENERALITA'


NURSING UP ESERCITA IL DIRITTO DI SCIOPERO NEL RISPETTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA COSTITUZIONALMENTE TUTELATI, SI ATTIENE PER QUESTO ALLE PREVISIONI DELLA LEGGE 146 DEL 12 GIUGNO 1990 COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LEGGE 83 IN DATA11 APRILE 2000 E DAL PRESENTE CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE.



NURSING UP PROMUOVE LA RICERCA CONTINUA DI UN VALIDO EQUILIBRIO TRA I DIRITTI ED I DOVERI CONTRATTUALI DEI PROFESSIONISTI RAPPRESENTATI, ESERCITA IL DIRITTO DI PAGINA DUE





SCIOPERO SOLO DOPO AVER PRATICATO LE MODALITA' ALTERNATIVE DI RISOLUZIONE BONARIA DEI CONFLITTI.

IL PRESENTE CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE SI APPLICA ALLE AZIONI DI SCIOPERO IN TUTTI I COMPARTI DI CONTRATTAZIONE, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI.



A) DISPOSIZIONI TASSATIVE ED INDEROGABILI

ATTESE LE GRAVI PENALITA' CUI SOGGETTA LA ORGANIZZAZIONE SINDACALE ED I LAVORATORI STESSI IN CASO DI INOSSERVANZA DEL DISPOSITIVO DI LEGGE VIGENTE RIGUARDO AL CORRETTO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO , L'OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI AL PRESENTE CODICE DA PARTE DEI DIRIGENTI SINDACALI DEVE INTENDERSI TASSATIVA ED INDEROGABILE.

LE AZIONI DI SCIOPERO PROMOSSE SENZA IL RISPETTO DELLE NORME CITATE SI INTENDONO NULLE SIA IN FATTO CHE IN DIRITTO ED IMPEGNANO PER GLI EVENTUALI EFFETTI CHE NE DERIVANO, LA PIENA E PERSONALE RESPONSABILITA' DEL DIRIGENTE SINDACALE INADEMPIENTE , TANTO NON SOLO NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI MA ANCHE DELLA STESSA ORGANIZZAZIONE SINDACALE PER IL NOCUMENTO SE DEL CASO A QUEST'ULTIMA ARRECATO, FATTE COMUNQUE SALVE LE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 83 IN DATA 11 APRILE 2000.

IL PRESENTE CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DECORRE A FAR DATA DAL MESE DI AGOSTO DELL'ANNO 2000 ED E' VALIDO SINO A REVOCA DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANISMI STATUTARI OVVERO SINO A MODIFICA E/O INTEGRAZIONI DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA OVE RICORRANO LE CONDIZIONI DI INIDONEITA' AI SENSI DELLA LETTERA A ART 10 COMMA 1 DELLA LEGGE 83 IN DATA 11 APRILE 2000;

IN TALE ULTIMA CIRCOSTANZA IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE DI GARANZIA FINALIZZATO ALLA PROVVISORIA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO DOVRA' TENER CONTO AI SENSI DELL'ART 10 LEGGE 83/2000 :

PAGINA DUE



" DELLE PREVISIONI DEGLI ATTI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE VIGENTI IN SETTORI ANALOGHI O SIMILARI NONCHE' DEGLI ACCORDI SOTTOSCRITTI NELLO STESSO SETTORE DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIU' RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE ",E COMUNQUE LA INNANZICITATA EVENTUALE, PROVVISORIA REGOLAMENTAZIONE , AI SENSI DELL'ART 10, COMMA 1 LETTERA A) DELLA LEGGE 83/2000 DOVRA' INDIVIDUARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI "IN MODO DA NON COMPROMETTERE, PER LA DURATA DELLA REGOLAMENTAZIONE STESSA, LE ESIGENZE FONDAMENTALI DI CU I ALL'ARTICOLO 1 LEGGE 83/2000 LE QUALI , SALVO CASI PARTICOLARI DEVONO ESSERE CONTENUTE IN MISURA NON ECCEDENTE MEDIAMENTE IL 50% DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE EROGATE E RIGUARDARE QUOTE STRETTAMENTE NECESSARIE DI PERSONALE NON SUPERIORI MEDIAMENTE AD 1/3 DEL PERSONALE NORMALMENTE UTILIZZATO PER LA PIENA EROGAZIONE DEL SERVIZIO NEL TEMPO INTERESSATO DALLO SCIOPERO.

TENUTO CONTO DELLE CONDIZIONI TECNICHE E DELLA SICUREZZA SI DEVE COMUNQUE CONSIDERARE L'UTILIZZABILITA' DI SERVIZI ALTERNATIVI O FORNITI DA IMPRESE CONCORRENTI ".



ARTICOLO 2 - TITOLARITA' DELLE AZIONI DI SCIOPERO



LE AZIONI DI SCIOPERO A QUALSIASI LIVELLO ( AZIENDALE, TERRITORIALE, REGIONALE, NAZIONALE) VENGONO PROCLAMATE ESCLUSIVAMENTE DALLA PRESIDENZA NURSING UP SU RICHIESTA DELLE ISTANZE SINDACALI PERIFERICHE CHE LE PROMUOVONO ( DIRIGENTI AZIENDALI, PROVINCIALI E/O REGIONALI)

LA PRESIDENZA, VAGLIATE LE MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO ALLE PROPOSTE DELL'AZIONE DI SCIOPERO, E RITENUTO CHE RICORRANO I PRESUPPOSTI, FORMALIZZA MEDIANTE COMUNICAZIONE SCRITTA IL TERMINE DI PREAVVISO ALL'AZIONE DI SCIOPERO CHE DEVE ESSERE COMPRENSIVO DELLA INDICAZIONE DELLA DURATA, DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE, NONCHE' DELLE MOTIVAZIONI DELL'ASTENSIONE COLLETTIVA DAL LAVORO;

LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE DA TRASMESSA CON ALMENO 10 GIORNI DI PREAVVISO AI SENSI DELL'ART 2 COMMA 5 DELLA LEGGE 146/90, OVVERO ATTENENDOSI AL MINIMO PREAVVISO SE DEL CASO PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA , ALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE OLTRECHE' ALL'APPOSITO UFFICIO PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE AD EMANARE L'ORDINANZA DI CUI ALL'ART 8 DELLA LEGGE 83/2000.



ARTICOLO 3 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI



PER TUTTO QUANTO CONCERNE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI CHE SI E' TENUTI A FORNIRE NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART 1 DELLA LEGGE 146/90 , NELLA PROCLAMAZIONE DELLE

AZIONI DI SCIOPERO NELLA SUCCESSIVA EFFETTUAZIONE NURSING UP SI ATTIENE DI NORMA AGLI EVENTUALI ACCORDI CONTRATTUALI VIGENTI NONCHE' AI REGOLAMENTI DI SERVIZIO CONCORDATI CON LE R.S.U. DI CUI ALL'ART 2 COMMA 2 DELLA MEDESIMA LEGGE .

IN OGNI CASO NURSING UP GARANTISCE LE ESIGENZE FONDAMENTALI DI CUI ALL'ART 1 DELLA LEGGE 83/2000 COME SPECIFICATE NELL'ARTICOLO 1 LETTERE a)b)c)d) DEL PRESENTE CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE.

IN CASO DI DISACCORDO TRA LE PREVISIONI DI CUI AGLI ACCORDI REGOLAMENTARI E CONTRATTUALI DI CUI AL PRECEDENTE ED IL PRESENTE CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE NURSING UP SI ATTIENE ALLE DISPOSIZIONI DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA DEL DIRITTO DI SCIOPERO, DOPO AVER PRELIMINARMENTE ESPERITO LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART 4 DEL PRESENTE CODICE.

A SCOPO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO SI RAMMENTA CHE NELLA EVENTUALE PROVVISORIA REGOLAMENTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO LA STESSA, AI SENSI DELL'ART 10, COMMA 1 LETTERA A) DELLA LEGGE 83/2000 DOVRA' INDIVIDUARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI "IN MODO DA NON COMPROMETTERE, PER LA DURATA DELLA REGOLAMENTAZIONE STESSA, LE EESIGENZE FONDAMENTALI DI CUIALL'ARTICOLO 1 LEGGE 83/2000 SALVO CASI PARTICOLARI DEVONO ESSERE CONTENUTE IN MISURA NON ECCEDENTE MEDIAMENTE IL 50% DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE EROGATE E RIGUARDARE QUOTE STRETTAMENTE NECESSARIE DI PERSONALE NON SUPERIORI MEDIAMENTE AD 1/3 DEL PERSONALE NORMALMENTE UTILIZZATO PER LA PIENA EROGAZIONE DEL SERVIZIO NEL TEMPO INTERESSATODALLO SCIOPERO.

TENUTO CONTO DELLE CONDIZIONI TECNICHE E DELLA SICUREZZASI DEVE COMUNQUE TENERE CONTO DELL'UTILIZZABILITA' DI SERVIZI ALTERNATIVI O FORNITI DA IMPRESE CONCORRENTI ".



ARTICOLO 4- DISACCORDO SULLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI



NEL CASO IN CUI NURSING UP NON CONCORDI CON LE CLAUSOLE CONTRATTUALI E/O GLI ACCORDI REGOLAMENTARI INTERNI SULLA EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI, OVVERO NEL CASO IN CUI SIA IN DISACCORDO CON LE ALTRE OOSS NELLA INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI MINIME INDISPENSABILI DI CUI ALL'ART ALL'ART 2, COMMA 2 DELLA LEGGE 146/90 E SUCC MOD ED INTEGRAZ, RICHIEDE TRAMITE IL PROPRIO PRESIDENTE SE TRATTASI DI AMBITO DI COMPETENZA NAZIONALE OVVERO TRAMITE IL CONSIGLIERE REGIONALE COMPEìTENTE SE TRATTASI DI AZIONI RICOMPRESE IN TALE AMBITO TERRITORIALE , ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA, LA INDIZIONE DELLE CONSULTAZIONI DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ART 14 DELLA LEGGE 146/90 E SUCC MOD ED INTEGRAZIONI ( OVE LE CONSULTAZIONI NON FOSSERO STATE GIA' INDETTE AUTONOMAMENTE DALLA COMMISSIONE STESSA ) , LA

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RICHIESTA DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO DEVE ALLEGARE , NELLA SOLA EVENIENZA DI CONFLITTI RICOMPRESI NELL'AMBITO AZIENDALE, LA FIRMA DI UN NUMERO DI LAVORATORI INTERESSATI SUFFICIENTE A DIMOSTRARE LA PARTICOLARE RILEVANZA DEL FENOMENO DI DISSENSO;



ARTICOLO 5 CONSULTAZIONE DEI PROFESSIONISTI



LA CONSULTAZIONE DEI PROFESSIONISTI , DOPO LA INDIZIONE DELLE CONSULTAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ART 4 DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA SI SVOLGERA' , SECONDO LA LETTERA E LA NORMA, ENTRO IL TERMINE DI 15 GIORNI, FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO, PRESSO LOCALI DELL'AZIENDA CON MODALITA' CHE GARANTISCANO LA SEGRETEZZA DEL VOTO,

ALLE ATTIVITA' DI CUI AL PRESENTE SOVRINTENDE, AI SENSI DELLA LEGGE 83/2000 L'ISPETTORATO PROV.LE DEL LAVORO.



UNA VOLTA ESPERITE LE PROCEDURE DI CUI AL PRECEDENTE NURSING UP SI ATTIENE ALLE DISPOSIZIONI DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA ANCHE NEL CASO IN CUI PERSISTA IL SUO DISACCORDO CON LE ALTRE OO.SS.



ARTICOLO 6 - MODALITA' DI GARANZIA DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI



IN CASO DI SCIOPERO NURSING UP GARANTISCE I SERVIZI MINIMI ESSENZIALI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL PRESENTE CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE.



NEL CASO IN CUI LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE E LE ALTRE MISURE PREVISTE DALL'ART 2 DELLA LEGGE 146/90 E SUCC. MOD ED INTEGRAZIONI NON SIANO PREVISTE DAI CONTRATTI COLLETTIVI E/0 DAI REGOLAMENTI INTERNI, OVVERO SIANO PREVISTI MA CONTRASTINO CON IL PRESENTE CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE NURSING UP SI ATTIENE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE CODICE OVVERO ALLE DISPOSIZIONI DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA NELLA ULTERIORE IPOTESI CHE QUEST'ULTIMA NON REPUTI IDONEE LE GARANZIE FORNITE DALLO STESSO ;



ARTICOLO 7 - INTERVALLI MINIMI TRA AZIONI DI SCIOPERO



NURSING UP RISPETTA LE PREVISIONI MINIME DI CUI ALL'ALLEGATO N 1 LETTERA c) DEL PRESENTE CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE, SE CIO' SIA NECESSARIO PER EVITARE CHE, PER EFFETTO DI SCIOPERI PROCLAMATI CONTEMPORANEAMENTE DA SOGGETTI SINDACALI DIVERSI E CHE INCIDONO SULLO STESSO SERVIZIO FINALE E/O BACINO D'UTENZA , SIA OGGETTIVAMENTE COMPROMESSA LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PUBBLICI DI CUI ALL'ART 1 DELLA LEGGE 146/90 E SUCC MOD ED INTEGRAZIONI

.

ARTICOLO 8 - PROCEDURA OBBLIGATORIA DI CONCILIAZIONE



NURSING UP PROMUOVE IN OGNI CASO, PRIMA DI PROCEDERE ALLA PROCLAMAZIONE DELLO SCIOPERO, PER MEZZO DEI CONSIGLIERI REGIONALI COMPETENTI PER TERRITORIO ( PER LE AZIONI A CARATTERE AZIENDALE, PROVINCIALE E TERRITORIALE) OVVERO TRAMITE LA PRESIDENZA PER GLI ALTRI LIVELLI DI CONFLITTUALITA' , LA PROCEDURA OBBLIGATORIA DI CONCILIAZIONE PREVISTA DALL'ART 2 DELLA LEGGE 146/90 , COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LEGGE 83/2000;



ARTICOLO 9 - SEDE DELLA PROCEDURA OBBLIGATORIA DI CONCILIAZIONE



OVE NURSING UP NON RITENGA DI DOVER ADOTTARE LE PROCEDURE EVENTUALMENTE PREVISTE DAGLI ACCORDI DI CUI AI PRECEDENTI ART 6,7, E/0 DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA RICHIEDE,TRAMITE I DIRIGENTI REGIONALI RESPONSABILI TERRITORIALMENTE (PER LE VERTENZE PERIFERICHE) OVVERO TRAMITE LA PRESIDENZA (PER LE VERTENZE NAZIONALI O PLURIREGIONALI) CHE IL TENTATIVO OBBLIGATORIO E PREVENTIVO DI CONCILIAZIONE SI SVOLGA:



SE LO SCIOPERO HA RILIEVO LOCALE, PRESSO LA PREFETTURA,





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SE LO SCIOPERO HA RILIEVO NAZIONALE O PLURIREGIONALE, PRESSO LA COMPETENTE STRUTTURA DEL MINISTERO DEL LAVORO.



ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SINDACALI



I CONSIGLIERI REGIONALI REFERENTI DI CUI ALL'ART 17 DELLO STATUTO SOCIALE CHE PROMUOVONO I TENTATIVI OBBLIGATORI DI CONCILIAZIONE HANNO L'OBBLIGO DI INVIARE ALLA PRESIDENZA COPIA DELLE RICHIESTE INOLTRATE E DI TUTTI I VERBALI DELLE RIUNIONI TENUTESI A TAL FINE;

LA DOCUMENTAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COSTITUISCE IL SUPPORTO ISTRUTTORIO UTILE ALLA PRESIDENZA PER LA EVENTUALE SUCCESSIVA PROCLAMAZIONE DELL'AZIONE DI SCIOPERO.



ARTICOLO 11 - FORMALIZZAZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE



CONTESTUALMENTE ALLA PROCLAMAZIONE DELL'AZIONE DI SCIOPERO IL PRESIDENTE NURSING UP TRASMETTE ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA DI CUI ALL'ART 12 DELLA LEGGE 146/90 E SUCC MOD LE DETERMINAZIONI PATTIZIE LOCALI, OVVERO GLI ACCORDI CONTRATTUALI, NONCHE' COPIA DEL PRESENTE CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER LA NECESSARIA VALUTAZIONE DELL'IDONEITA' DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI INDIVIDUATE COME PRECEDENTAMENTE SPECIFICATO;

ARTICOLO 12 PUBBLICITA' ALL'UTENZA

LA PRESIDENZA NURSING UP INFORMA L'UTENZA INTERESSATA ALL'AZIONE DI SCIOPERO MEDIANTE COMUNICAZIONE SCRITTA AGLI ORGANISMI DI STAMPA E AI MASS MEDIA, TALE COMUNICAZIONE VIENE EFFETTUATA IN FORMA AGGIUNTIVA RISPETTO ALLA OBBLIGATORIA COMUNICAZIONE AI MASS MEDIA CUI SOGGETTA L'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA AI SENSI DELL'ART 6 DELLA LEGGE 146/90 E SUCC MOD ED INTEGRAZIONI

I MASS MEDIA PUBBLICI CHE RICEVONO LA COMUNICAZIONE CHE PREAVVISA DELL'AZIONE DI SCIOPERO DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SONO TENUTI, AI SENSI DELLA LEGGE 146/90 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A DARE TEMPESTIVA DIFFUSIONE DI TALI NOTIZIE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA INFORMAZIONE SULL' INIZIO DELL'AZIONE DI SCIOPERO, MODALITA' DI EFFETTUAZIONE, EVENTUALI MISURE E/O MODALITA' ALTERNATIVE, DURANTE TUTTI TELEGIORNALI E/O GIORNALI RADIO .



ARTICOLO 13 - IRREVOCABILITA' DELL'AZIONE DI SCIOPERO



AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 2 COMMA 6, DELLA LEGGE 146/90 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI NURSING UP NON REVOCA , LO SCIOPERO PROCLAMATO DOPO CHE SI SIA PROVVEDUTO, ATTRAVERSO UNA QUALSIASI DELLE FORME DI CUI AL PRECEDENTE AD INFORMARE L'UTENZA ,A MENO CHE NON SIA INTERVENUTO UN ACCORDO TRA LE PARTI OVVERO NON VI SIA UNA RICHIESTA DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA O DELL'AUTORITA' COMPETENTE AD EMANARE L'ORDINANZA DI CUI ALL'ART 8 DELLA LEGGE 146/90 C0ME INTEGRATA DALLA LEGGE 83/2000 , TANTO AL FINE DI NON INCORRERE NELLE FORME DI ESERCIZIO SLEALE DI AZIONE SINDACALE PUNIBILI AI SENSI DELL'ART 4 DAI COMMI 2 A 4 BIS DELLE LEGGI DI CUI AI PRECEDENTI RIFERIMENTI.

ARTICOLO 14 - SPECIFICAZIONI



AI SENSI DELLA LEGGE 146 IN DATA 12 GIUGNO 1990, COSI' COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLE LEGGE 83 IN DATA 11 APRILE 2000, LA PRESIDENZA NURSING UP HA FACOLTA' DI INDIVIDUARE FORME DI PREAVVISO MINIMO E DI DURATA DELLO SCIOPERO DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DAL PRESENTE CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE E DALLA CITATA NORMATIVA IN CASO DI ASTENSIONE DAL LAVORO IN DIFESA DELL'ORDINE COSTITUZIONALE, O DI PROTESTA PER GRAVI EVENTI LESIVI DELL'INCOLUMITA' E/O LA SICUREZZA DEI PROFESSIONISTI;





ARTICOLO 15 - STATO DI AGITAZIONE DEL PERSONALE



LO STATO DI AGITAZIONE DEL PERSONALE PUO' PRECEDERE LA PROCLAMAZIONE DELLO SCIOPERO COSI' COME PREVISTO DAL PRESENTE CODICE , ESSO PUO' ESSERE PROCLAMATO

PAGINA CINQUE





DAI DIRIGENTI SINDACALI INTERESSATI PER INFORMARE LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO DI DISAGIO CHE DISCENDE AI PROFESSIONISTI RAPPRESENTATI DA EVENTUALI CONFLITTUALITA' , PRESUPPONE LA SOLUZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIE FINALIZZATA AD EVITARE IL RICORSO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO .

LO STATO DI AGITAZIONE NON PUO' AVERE ALCUNA CONNESSIONE DIRETTA CON LE AZIONI DI SCIOPERO LE QUALI , SE DEL CASO PREVISTE, DEVONO ESSERE PROCLAMATE CON LE PROCEDURE DI CUI AL PRESENTE CODICE.

DI NORMA IL DIRIGENTE SINDACALE CHE RICHIEDE ALLA PRESIDENZA L'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA DICHIARAZIONE DELLO SCIOPERO , FORMALIZZA ANTICIPATAMENTE E/O

CONTESTUALMENTE ALL'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA LO STATO DI AGITAZIONE DEL PERSONALE INTERESSATO ONDE RISOLVERE PRELIMINARMENTE LA CONTROVERSIA;

LA PRESIDENZA NURSING UP , RICEVUTA LA COMUNICAZIONE INERENTE LO STATO DI AGITAZIONE CON LA EVENTUALE RICHIESTA DI PROCLAMAZIONE DELLO SCIOPERO ATTIVA IMMEDIATAMENTE LE PROCEDURE PREVISTE DAL PRESENTE CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE .

E' VIETATO FORMALIZZARE, DI CONCERTO CON LA COMUNICAZIONE INERENTE LO STATO DI AGITAZIONE EVENTUALI TERMINI DI PREAVVISO DI AZIONI DI SCIOPERO LA CUI UNICA COMPETENZA E' POSTA IN CAPO DELLA PRESIDENZA NAZIONALE



PER FINALITA' DI AUTOTUTELA I DIRIGENTI SINDACALI CHE PROCLAMINO STATI DI AGITAZIONE A QUALSIASI LIVELLO ORGANIZZATIVO SONO TENUTI A TRASMETTERE COPIA DELLA COMUNICAZIONE ALLA PRESIDENZA .













































































PAGINA SEI







ALLEGATO N 1 AL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE SINDACALE NURSING UP PREDISPOSTO DALLA PRESIDENZA IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE IN DATA 14 APRILE, 2000.

TRASMESSO ALLA COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA PER ILDIRITTO DI SCIOPERO IN DATA 29 AGOSTO.





NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI









Art. 1 lett a)

Servizi Pubblici essenziali



1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerarsi essenziali nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti:

a) assistenza sanitaria;

b) igiene e sanità pubblica;

c) veterinaria;

d) protezione civile;

e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;

f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.



2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 2, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

A) Assistenza sanitaria;

A1) Assistenza d'urgenza:

- pronto soccorso, medico e chirurgico;

- rianimazione, terapia intensiva;

- unità coronariche;

- assistenza ai grandi ustionati;

- emodialisi;

- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;

- medicina neonatale;

- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;

- servizio trasporto infermi.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.

A2) Assistenza ordinaria:

- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;

- unità spinali;

- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;

- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;

- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare e in casa protetta;

- nido e assistenza neonatale;

- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

A3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:

- servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed esterno dello stesso;







PAGINA SETTE







- servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;

- raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;

- servizi della Direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali e territoriali nonché quelle referendarie.

B) Igiene e sanità pubblica:

- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

- controllo per la prevenzione dei rischi ambientali e vigilanza, nei casi d'urgenza, sugli alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove esse siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

C) Veterinaria:

- vigilanza e controllo, ove non dilazionabili, in presenza o sospetto di tossicoinfezioni relative ad alimenti di origine animale;

- vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;

- controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica;

- ispezione veterinaria e macellazione d'urgenza degli animali in pericolo di vita;

- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.

D) Protezione civile:

- attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora

previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

E) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:

- attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari informatici ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate;

- interventi urgenti in manutenzione degli impianti.

F) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:

- servizio del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di legge; tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese.





Art. 1 lett b)

Contingenti di personale



1. Al fine di cui all'articolo 1 sono individuati, mediante contratti decentrati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale che sono esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.



2. I protocolli aziendali e /o nazionali individuano:

a) le professionalità e le qualifiche di personale, che formano i contingenti;

b) i contingenti di personale, suddivisi per qualifiche e professionalità;

c) i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.





Art. 1 lett c)

Modalità di effettuazione degli scioperi







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1. Le strutture e le dirigenze sindacali di cui al presente codice di autoregolamentazione che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1 lett a) , sono tenute a darne comunicazione alle aziende ed enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni.



2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze di comparto a qualsiasi livello deve essere comunicata alle Amministrazioni competenti.



3 In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:

a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di una intera giornata (24 ore);

b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive;

c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno;

d) intervallo minimo fra un'azione di sciopero e l'altra di ciascuna organizzazione sindacale, di almeno dodici giorni;

e) garanzia che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro.

Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:

1) nel mese di agosto;

2) nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;

3) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.



4. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.







Art. 1 lettera c)

Applicabilità



1. Le norme del presente codice di autoregolamentazione si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.











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